Bando nazionale:"Contratti di Filiera e Contratti di Distretto nel settore agroalimentare”.
Finalità:
Sono
stati pubblicati i criteri attuativi che disciplinano l’attuazione dei
contratti di filiera e dei contratti di distretto nel settore
agroalimentare. Gli interventi agevolativi sono attuati con
Provvedimenti che individuano, oltre a quanto già previsto nel seguente
Decreto, l’ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso
dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità dei Programmi
e/o dei Progetti, le spese ammissibili, la forma e l’intensità delle
agevolazioni, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle
domande.
Beneficiari:
I soggetti proponenti dovranno essere:
-Le
Società cooperative agricole e loro consorzi, i consorzi di imprese, le
organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di
organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della
normativa vigente, che operano nel settore agricolo e agroalimentare;
-Le
rappresentanze di distretti rurali e agro-alimentari individuati dalle
Regioni ai sensi dell’Articolo 13 del Decreto Legislativo 18 Maggio
2001, n.228;
-Le
associazioni temporanee di impresa tra i soggetti beneficiari, già
costituite all’atto della presentazione della domanda di accesso alle
agevolazioni;
-Le
Società costituite tra soggetti che esercitino l’attività agricola e le
imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione,
purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori
agricoli, Società cooperative agricole e loro consorzi o da
organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa
vigente;
-Le reti
di imprese che abbiano già sottoscritto un Contratto di rete al momento
della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
I soggetti beneficiari saranno:
-Le
organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di
organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della
normativa vigente;
-Le
imprese come definite dalla normativa vigente, anche in forma
consortile, le Società cooperative e loro consorzi, nonché le imprese
organizzate in reti di imprese, che operano nel settore agricolo ed
agroalimentare;
-Le
Società costituite tra soggetti che esercitino l’attività agricola e le
imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione,
purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori
agricoli, cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di
produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente…il capitale
delle predette Società potrà essere posseduto, in misura non superiore
al 10%, anche da grandi imprese, agricole o commerciali.
Scadenza:
Fino ad esaurimento risorse.
Per saperne di più:
Tratto da:
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